A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici dovranno essere corredati del nuovo libretto di impianto e dovranno essere compilati appositi moduli per i controlli di efficienza energetica. Si tratta di due importanti novità introdotte dal DM del 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico intitolato “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.74/2013” con cui inizia a definirsi più chiaramente il quadro della normativa relativa al controllo degli impianti termici. Vediamo, nello specifico, quali sono le novità.
Libretti di impianto per la climatizzazione
Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti “termici”, qualsiasi sia la potenzialità dell’impianto. I tecnici dovranno, quindi, svolgere nuove attività di verifica sugli impianti e caricare i dati nel catasto elettronico dell’autorità competente per gli eventuali accertamenti.
Rapporti di controllo di efficienza energetica
Sempre dal 1° giugno, il “Rapporto di controllo di efficienza energetica” deve essere conforme ai modelli allegati al decreto del 10/02/2014, per gli impianti sopra i 10 kW (riscaldamento) e 12 kW (condizionamento e pompe di calore). Questi rapporti di controllo sull’efficienza energetica erano già stati introdotti con il DPR 74/2013 che ne disciplina la periodicità e le modalità. Il nuovo DM 10/02/2014 introduce (All. II – III – IV – V) nuovi modelli da rispettare nella stesura. Più precisamente, come riportato dall’articolo 2 del DM,: «1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica si deve verificare ed inserire nei modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del decreto». Tale rapporto non dovrà essere compilato per gli impianti termici alimentati esclusivamente da fonti di energia rinnovabile; rimane comunque obbligatoria la compilazione del libretto.
Invitiamo tutti gli interessati, installatori di impianti termici di climatizzazione invernale (riscaldamento con pompe di calore, caldaie o altro) e impianti climatizzazione estiva (condizionamento) a prestare attenzione: ignorare questo decreto comporta delle sanzioni per il proprietario o terzo responsabile e per l’operatore incaricato.
Per approfondimenti sul DM rimandiamo al sito della Gazzetta Ufficiale